Circolazione vietata per le auto in fermo Tutor targa system e sanzioni

               Si può circolare con un auto veicolo in fermo amministrativo?
La circolazione con un auto in fermo amministrativo è severamente vietata, coloro che per esigenze dovranno mettere in moto la loro auto devono sapere che oltre a sfidare la sorte le sanzioni sono davvero onerose.
Si può circolare con un auto in fermo amministrativo? Ho un auto pignorata posso recarmi al lavoro?
No ho la revisione auto posso circolare? Cosa rischio?
Andiamo in ordine gradualmente e cerchiamo di analizzare brevemente con estrema attenzione:
I carabinieri adottano il targa system, è un sistema di riconoscimento targhe progettato per le forze dell’ordine, verificano in tempo reale la mancata copertura assicurativa lo stato della revisione se il veicolo è rubato o nella banca dati delle forze dell’ordine e se presenta un gravame fermo amministrativo pignoramento o sequestro. Come funziona il software Targa System progettato per corpi di polizia locale e forze dell’ordine
Il nostro software è sviluppato sul campo direttamente a contatto con gli agenti che lo utilizzano.
I nostri punti forti sono:
1. immagini a colori nitide, non soltanto il semplice numero di targa
2. utilizzabile con la quasi totalità delle telecamere in commercio (*)
3. velocità di acquisizione e controllo delle targhe
4. assistenza dedicata
5. personalizzazione in base alle richieste del cliente
6. rilevazione delle targhe day and night fino a 160 km/h (con telecamera da noi fornita)
7. installabile anche sul sistema di videosorveglianza già esistente
8. recupero dell’investimento in meno di 2 settimane (statistiche alla mano)
Pubblichiamo qui in seguito la circolare del Ministero dell’Interno
Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONE E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
N. 300/A/1/31955/101/20/21/4 Roma, 11 FEB 2008
OGGETTO: Fermo amministrativo di beni mobili registrati ai sensi dell’articolo 86 del D.P.R. 602/73 e conseguente applicazione dell’articolo 214, comma 8 del Codice della Strada..
Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per l’Amministrazione
Vietato circolare in fermo amministrativo
Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo – con la nota che si allega (All. 1), ha rappresentato di aver acquisito il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato in ordine alla procedura di applicazione delle sanzioni di cui all’art. 86, comma 3 del D.P.R. 602/73.
Sulla base delle motivazioni indicate nell’allegato documento (All. 2), l’Avvocatura Generale dello Stato ha sostenuto che la circolazione del veicolo sottoposto a “fermo fiscale” sia sanzionata con la sola sanzione pecuniaria di cui all’art. 214, comma 8 C.d.S., senza l’applicazione della sanzione accessoria della confisca prevista dalla medesima disposizione.
Atteso quanto esposto, allo scopo di uniformare la procedura di applicazione delle sanzioni in argomento, si ritiene opportuno aderire alle indicazioni procedurali fornite dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.
Pertanto nei confronti del conducente sorpreso a circolare con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo, codesti Uffici procederanno ad applicare le sole sanzioni pecuniarie di cui sopra senza disporre il sequestro del veicolo che, perciò, sarà lasciato nella disponibilità del legittimo detentore.

Per saperne di più e per cercare una soluzione al problema del fermo amministrativo puoi chiamare tutti giorni al 333 6000 600

IL DIRETTORE CENTRALE
Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale
e per gli Uffici Territoriali del Governo
Prot. n. M/6326/50-21 All. n. 2 Roma, 25 gennaio 2008
AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
SEDE
e, per conoscenza:
Al PREFETTI DELLA REPUBBLICA
AL COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
AL COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA
LORO SEDI TRENTO BOLZANO AOSTA
OGGETTO: Fermo amministrativo di beni mobili registrati ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. 602/73 e conseguente applicazione dell’art. 214, comma 8, del D.lgs. n. 285/92 (Codice della Strada).
Con nota in data 17 ottobre u.s., che si allega in copia, questo Ufficio ha sottoposto all’attenzione dell’Avvocatura Generale dello Stato perplessità e dubbi emersi in relazione alle disposizioni indicate in oggetto.
In particolare si è chiesto all’Organo legale di dirimere il contrasto interpretativo, insorto con l’Agenzia delle entrate, in ordine all’individuazione dell’autorità competente ai irrogare le sanzioni previste dal combinato disposto dall’art. 86, comma 3, d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 214, comma 8, d.lgs. 285/1992.
Come noto, il capo III del D.P.R. n. 802/1973 detta norme particolari in materia di espropriazioni di beni registrati, statuendo all’art. 86, comma 3, che “chiunque
circola con veicoli sottoposti a fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’art.
214, comma 8, dei decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” A sua volta. Il citato articolo dei codice della strada prevede testualmente che “chiunque circola con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo, “salva l’applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,00 ad euro 2628,00. E’ disposta, inoltre, la confisca del veicolo”.
In assenza di specifiche indicazioni, si è più volte verificato che gli organi di polizia, all’atto dell’accertamento della violazione, abbiano disposto il sequestro del veicolo, ai sensi dell’art. 213 del D.Leg. 285/1992, ed abbiano trasmesso i relativi verbali alle Prefetture, nell’erronea presunzione che, trattandosi di sanzioni previste dai codice della strada, fosse il Prefetto l’autorità competente ad adottare il provvedimento ablatorio.
In realtà, questa Amministrazione ritiene che non vi siano i presupposti per attribuire al Prefetto la competenza ad irrogare le sanzioni conseguenti alla violazione del divieto di circolazione dei veicoli sottoposti fermo “fiscale”, non trattandosi di una vera e propria violazione delle norme del codice della strada, ma di una misura prevista a garanzia di un credito.
In data 6 dicembre u.s., l’Avvocatura Generale, auspicando comunque un intervento normativo che riordini la materia particolarmente complessa, si è espressa sulla questione.
In proposito, l’Organo legale sostiene che, nel caso di accertamento della violazione del combinato disposto dell’art. 86, comma 3, del D.P.R. n. 602/73 con l’art. 214, comma 8 del C.d.s, gli organi di polizia debbano elevare verbale di contestazione, applicando la soia sanzione pecuniaria, senza procedere al sequestro del veicolo. Gli stessi devono poi trasmettere il verbale di accertamento della violazione al concessionario delia riscossione che ha disposto il c.d. “fermo fiscale”, ai fine di consentire il pignoramento del veicolo. In ogni caso competente a valutare eventuali ricorsi di merito è il Prefetto.
L’orientamento così espresso, seppur basato su argomentazioni non del tutto pacifiche, tuttavia, risolve, in via definitiva, dubbi e perplessità in ordine all’applicazione della sanzione accessoria della confisca, prevista dalla recente modifica dell’art. 214, comma 8, del C.d.s., nell’ipotesi di violazione dell’art. 86, comma 3, del D.P.R. n. 602/73.
Alla luce di quanto premesso, si ritiene opportuno uniformare l’attività sanzionatoria al citato parere dell’Avvocatura Generale.
IL DIRETTORE CENTRALE

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